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Mutui: Tre i mesi per rinegoziare

Nei giorni scorsi avevamo già parlato della scadenza delle proposte di rinegoziazione dei mutui. Avranno tempo fino all'inizio di dicembre i mutuatari messi all'angolo dal caro-rate per accettare la proposta di rinegoziazione dei prestiti prevista dalla convenzione Abi-Governo.
Nelle comunicazioni che gli istituti bancari stanno spedendo ai mutuatari che avevano stipulato un contratto di mutuo a tasso variabile (prima del 28 maggio 2008) viene, infatti, concesso un termine di tre mesi per decidere il da farsi.
Bisogna precisare che sono gli istiuti bancari a stabilire in base alle proprie esigenze interne di riconfezionare i mutui rinegoziati a partire dal 1° gennaio 2009, il giorno entro il quale le lettere dei clienti aderenti alla rinegoziazione dovranno pervenire alla banca stessa: il rispetto di queste date è assai importante, in quanto, in caso di mancato rispetto, il cliente può vedersi rifiutare la concessione della rinegoziazione.
Si nota, poi, come le150 banche che hanno aderito all'accordo Abi-Governo stiano seguendo percorsi differenti per procedere alla rinegoziazione dei mutui.
Si intuiscono quindi le "strategie" che i diverse banche intendono adottare per far fronte a questa incombenza. Mentre alcune banche si affidano, per esempio, alla contrattazione per corrispondenza, altre puntano al contatto diretto. Capiterà così che alcuni clienti saranno messi nelle condizioni di concludere l'operazione a distanza mentre altri dovranno per forza di cose recarsi presso le filiali.
Nel primo caso, i mutuatari in difficoltà che hanno diritto alla rinegoziazione coattiva riceveranno a casa un corposo plico di documenti e potranno, appunto, limitarsi a compilare i moduli (compresa la dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà) e a rispedirli al mittente.
La banca che sceglie o che deve necessariamente seguire la strada del rapporto solamente epistolare, per esempio, potrebbe inviare al domicilio del cliente: una lettera esplicativa della possibilità di rinegoziazione; una simulazione personalizzata di prosecuzione del mutuo nella forma attualmente in corso e nella forma rinegoziata (in modo che il cliente possa fare un calcolo di convenienza); un facsimile di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (che il cliente deve sottoscrivere per assumersi la responsabilità della veridicità dei dati forniti alla banca); il testo del contratto di rinegoziazione; un riassunto delle principali clausole del contratto di rinegoziazione.
Nel secondo caso, quello basato sul contatto diretto i mutuatari potrebbero ricevere, invece, una semplice missiva contenente informazioni sommarie con l'invito a recarsi presso la banca cui hanno stipulato il mutuo per: ottenere ulteriori chiarimenti sulle chance offerte dal decreto Tremonti e sugli strumenti alternativi introdotti dal decreto Bersani; vagliare la propria posizione personale e quindi i "numeri" (per esempio importo della rata e tasso) con cui avrebbe a che fare in caso di adesione alla rinegoziazione; e, infine, sottoscrivere la lettera di accettazione della rinegoziazione. Per soppesare la convenienza delle varie soluzioni sul tappeto occorrerà, comunque, valutare con attenzione la propria situazione e i propri margini di manovra. C'è da aspettarsi che in non pochi casi, nonostante qualsiasi sforzo le banche facciano chiarezza , e i clienti capiscano con esattezza di cosa si tratti e in cosa consista la rinegoziazione.

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lunedì 25 agosto 2008
inserito da Cristiano, 12.47

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