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Mutui: Durata

La più lunga durata contrattuale dei mutui rispetto alle forme di finanziamento viste in alcuni articoli trattati in precedenza, rende poco agevole per la banca formulare previsioni sulla capacità reddituale e finanziaria del mutuatario e quindi sulla sua affidabilità: ciò giustifica la presenza, ritenuta pressoché indispensabile, di garanzie di tipo reale al fine di assicurare, in caso di future difficoltà finanziarie del sovvenuto, la restituzione del prestito re­siduo e dei relativi interessi. Le garanzie reali richieste dalle banche sono, di regola, costituite da ipoteca di primo grado sul bene oggetto dell’ope­razione, qualora si tratti di finanziamenti fondiari, come del resto ha re­centemente ribadito il testo unico; in caso di prestiti alle imprese industriali per l’acquisto di impianti e macchinari, viene invece preferito il privilegio al posto del pegno, poiché quest’ultimo comporterebbe lo spossessamento del bene, solitamente indispensabile per lo svolgimento del processo produttivo.
Anche per ciò che concerne l’ammontare massimo del prestito emergo­no differenze in relazione alla natura del bene finanziato: nelle operazioni di credito fondiario il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha stabilito che l’importo massimo erogabile sia pari all’80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle operazioni da eseguire sugli stessi (per opere di ristrutturazione, ammodernamento, restauro, ecc.). Tale limite può essere elevato fino al 100% nel caso in cui vengano prestate garanzie integrative, che possono essere rappresentate da fideiussioni bancarie, polizze fideiusso­ne di compagnie di assicurazioni, fondi pubblici di garanzia, cessione di cre­diti verso lo stato o enti pubblici, pegno di titoli di stato o altre idonee garan­zie.

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sabato 6 settembre 2008
inserito da Cristiano, 12.46

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