Protetti anche in caso di fallimento
La legge di riforma del fallimento (decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5) ha stabilito, infatti, che non sono più soggette all’azione revocatoria le vendite a giusto prezzo di immobili a uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o dei suoi parenti e affini entro il terzo grado. L’azione revocatoria è quel procedimento in base al quale il curatore del fallimento può impugnare la vendita dell’immobile per attrarre il bene al patrimonio del fallito in modo da soddisfare i creditori.
LE NUOVE GARANZIE PER CHI COMPRA SULLA CARTA
Ecco le forme di tutela degli acquirenti introdotte dal decreto legislativo 122/2005.
1 I pagamenti al costruttore devono essere garantiti da fideiussione. In caso di fallimento si verrà rimborsati.
2 La casa deve essere garantita da una polizza postuma decennale contro i danni derivanti da difetti di costruzione.
3 In caso di fallimento del costruttore non c’è più il rischio che il trasferìmento possa essere invalidato, ma solo a condizione che:
a) nell’atto sia stato indicato il prezzo reale;
b) l’acquirente si impegni a stabilire nell’immobile, entro dodici mesi dalla data di acquisto o di ultimazione dei lavori, la residenza propria o di suoi parenti o affini entro il terzo grado.
LE NUOVE GARANZIE PER CHI COMPRA SULLA CARTA
Ecco le forme di tutela degli acquirenti introdotte dal decreto legislativo 122/2005.
1 I pagamenti al costruttore devono essere garantiti da fideiussione. In caso di fallimento si verrà rimborsati.
2 La casa deve essere garantita da una polizza postuma decennale contro i danni derivanti da difetti di costruzione.
3 In caso di fallimento del costruttore non c’è più il rischio che il trasferìmento possa essere invalidato, ma solo a condizione che:
a) nell’atto sia stato indicato il prezzo reale;
b) l’acquirente si impegni a stabilire nell’immobile, entro dodici mesi dalla data di acquisto o di ultimazione dei lavori, la residenza propria o di suoi parenti o affini entro il terzo grado.
Grazie a questa norma sono protetti tutti gli acquisti effettuati da imprenditori poi falliti, indipendentemente dalla data in cui l’operazione è avvenuta. A condizione, però, che la compravendita sia avvenuta a giusto prezzo. Non ci deve essere sproporzione tra prezzo di vendita e valore di mercato.
Questa norma si collega a quella introdotta dal decreto legislativo 122/2005 sugli acquisti dal costruttore.
Questa norma si collega a quella introdotta dal decreto legislativo 122/2005 sugli acquisti dal costruttore.
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