Quando si applica l’iva
Anche l’Iva si applica in misura ridotta, però al 4 per cento, quando l’acquirente compra una prima casa o quando c’è un’assegnazione, anche in godimento, di case a soci di cooperative edilizie.La stessa misura ridotta si applica anche a una costruzione rurale destinata a uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alla coltivazione dello stesso. In questi casi, l’acquirente deve pagare l’imposta di Registro, quella ipotecaria e quella catastale nella misura fissa di 168,00 euro ciascuna, per un totale di 504,00 euro.
Al di fuori di questi casi, vige un doppio regime Iva: al 10o al 20 per cento.
Al di fuori di questi casi, vige un doppio regime Iva: al 10o al 20 per cento.
Si applica il 10 per cento in tre casi:
1. Quando l’abitazione (non di lusso) che viene venduta da un costruttore viene acquistata non come prima casa.
2. Quando un immobile non abitativo che viene ceduto da un costruttore è stato realizzato con le caratteristiche della "legge Tupini" (almeno il 50 per cento più uno della superficie totale dei piani sopra terra sia destinato ad abitazioni e non più del 25 per cento della superficie degli stessi piani sia destinata a negozi).
3. Quando il fabbricato è venduto da un’impresa costruttrice che ha effettuato interventi di recupero di cui alle lett. C, D, E dell’articolo 31 della legge n. 457/1978.
2. Quando un immobile non abitativo che viene ceduto da un costruttore è stato realizzato con le caratteristiche della "legge Tupini" (almeno il 50 per cento più uno della superficie totale dei piani sopra terra sia destinato ad abitazioni e non più del 25 per cento della superficie degli stessi piani sia destinata a negozi).
3. Quando il fabbricato è venduto da un’impresa costruttrice che ha effettuato interventi di recupero di cui alle lett. C, D, E dell’articolo 31 della legge n. 457/1978.
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