Acquisti successivi
Acquisti successivi. Le aliquote ridotte spettano anche a chi acquista, successivamente, nuove quote di un immobile già beneficiato dalle agevolazioni.Grazie a un’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate (25/E del 25 febbraio 2005) più favorevole ai contribuenti, è agevolato anche l’ampliamento dell’abitazione principale, a patto di non possederne altre nello stesso comune e purché la nuova porzione non abbia dimensioni tali da creare una unità immobiliare a sé stante, mantenendo caratteristiche non di lusso.
L’agevolazione spetta anche per l’acquisto di locali confinanti finalizzati all’allargamento della propria unità immobiliare acquistata a suo tempo con i benefici per la prima casa (purché l’accorpamento sia permesso dalla normativa urbanistica).
Il box, il posto auto, la cantina o la soffitta destinati a servire l’abitazione principale possono essere acquistati anche successivamente all’abitazione principale e godere lo stesso dello sconto fiscale. È agevolato l’acquisto di una sola pertinenza per ciascuna categoria (cantine e solai sono classificati dal Catasto come C2, box e posti auto C6, mentre le tettoie sono C7).
Per essere considerati pertinenza dell’appartamento non è necessario che il box o il posto auto siano nello stesso edificio, ma possono far parte di palazzi che sorgono nelle vicinanze.
In Lombardia, grazie alla legge regionale n. 22 del 19 novembre 1999, possono essere considerati pertinenze dell’abitazione anche i parcheggi acquistati in un comune confinante.
Per essere considerati pertinenza dell’appartamento non è necessario che il box o il posto auto siano nello stesso edificio, ma possono far parte di palazzi che sorgono nelle vicinanze.
In Lombardia, grazie alla legge regionale n. 22 del 19 novembre 1999, possono essere considerati pertinenze dell’abitazione anche i parcheggi acquistati in un comune confinante.
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