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Acquisti successivi

Acquisti successivi. Le aliquote ridotte spettano anche a chi acquista, suc­cessivamente, nuove quote di un immobile già beneficiato dalle agevolazio­ni.

Grazie a un’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate (25/E del 25 feb­braio 2005) più favorevole ai contribuenti, è agevolato anche l’ampliamento dell’abitazione principale, a patto di non possederne altre nello stesso co­mune e purché la nuova porzione non abbia dimensioni tali da creare una unità immobiliare a sé stante, mantenendo caratteristiche non di lusso.

L’agevolazione spetta anche per l’acquisto di locali confinanti finalizzati all’allargamento della propria unità immobiliare acquistata a suo tempo con i benefici per la prima casa (purché l’accorpamento sia permesso dalla normativa urbanistica).
Il box, il posto auto, la cantina o la soffitta destinati a servire l’abitazione principale possono essere acquistati anche successi­vamente all’abitazione principale e godere lo stesso dello sconto fiscale. È agevolato l’acquisto di una sola pertinenza per ciascuna categoria (cantine e solai sono classificati dal Catasto come C2, box e posti auto C6, mentre le tettoie sono C7).

Per essere considerati pertinenza dell’appartamento non è necessario che il box o il posto auto siano nello stesso edificio, ma posso­no far parte di palazzi che sorgono nelle vicinanze.

In Lombardia, grazie alla legge regionale n. 22 del 19 novembre 1999, possono essere conside­rati pertinenze dell’abitazione anche i parcheggi acquistati in un comune confinante.

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domenica 16 novembre 2008
inserito da Cristiano, 15.00

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