Il mutuo e gli obblighi del notaio


Il notaio non può procedere alla stipula dell’atto di compravendita di ogni singolo appartamento se prima non avviene il frazionamento del mutuo acceso dal costruttore su tutto l’immobile. Questa importante garanzia contenuta nell’articolo 8 della legge 122/05 dovrebbe mettere fine alle truffe: chi ha sborsato tutti i quattrini per comperare l’abitazione non do­vrebbe trovarsi la sorpresa che la banca è ancora proprietaria dell’immo­bile poiché non è stata cancellata l’ipoteca precedente.

Significa che il no­taio non può stipulare il rogito se, anteriormente o contestualmente alla stipula, nonsi sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o il frazionamento dell’ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull’immobile.

Il pre­cedente articolo 7 prescrive che le banche hanno 90 giorni per provvedere al frazitnamento se gli aventi diritto sono meno di cinquanta; se sono di più il termine sale a 10 giorni.

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martedì 11 novembre 2008
Inserito da: Cristiano, 13.47

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