Nessuna proprietà nello stesso comune
Nessuna proprietà nello stesso comune. Lo sconto fiscale vale solo per la prima casa, quindi l’acquirente non deve possedere, da solo o in comunione con il coniuge, un diritto reale (proprietà, usufrutto, uso e abitazione) su un altro appartamento che sorge nello stesso comune.Via libera, invece, se si è comproprietari con una persona diversa dal coniuge (ad esempio, un fratello, un genitore).
Si può beneficiare delle aliquote ridotte anche se si è proprietari di un’unità immobiliare non residenziale (ad esempio, un ufficio, accatastato come AIo), ma utilizzata come abitazione.
Il fatto di possedere la nuda proprietà di un immobile nello stesso Comune non è un ostacolo al godimento dello sconto fiscale.
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