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Nessuna proprietà nello stesso comune

Nessuna proprietà nello stesso comune. Lo sconto fiscale vale solo per la prima casa, quindi l’acquirente non deve possedere, da solo o in comunio­ne con il coniuge, un diritto reale (proprietà, usufrutto, uso e abitazione) su un altro appartamento che sorge nello stesso comune.

Via libera, inve­ce, se si è comproprietari con una persona diversa dal coniuge (ad esem­pio, un fratello, un genitore).

Si può beneficiare delle aliquote ridotte an­che se si è proprietari di un’unità immobiliare non residenziale (ad esem­pio, un ufficio, accatastato come AIo), ma utilizzata come abitazione.


Il fatto di possedere la nuda proprietà di un immobile nello stesso Comune non è un ostacolo al godimento dello sconto fiscale.

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domenica 16 novembre 2008
inserito da Cristiano, 14.32

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