Detrazione del mutuo e deducibilità del mutuo sono due cose diverse. Per molte persone ce' una gran confusione per quanto riguarda la detrazione del mutuo, infatti questa viene eroneamente scambiata con la deducibilità del mutuo.
Vediamo infatti che le due tipologie sono molto differenti tra loro, dove nella deducibilità viene applicata sulla base imponibile dell'intero reddito dichiarato (in modo che un onere si possa appunto dedurre dalla base imponibile irpef).
Gli interessi passivi del mutuo si portano in detrazione, quindi la base imponibile sulla quale applicare la agevolazione fiscale è l'imposta irpef da pagare che passa da lorda a netta. Vediamo quindi che gli interessi passivi dei mutui casa si portano in detrazione cioè si possono detrarre e mai dedurre cioè portare in deduzione.
La detrazione è possibile solo sulla prima casa o abitazione principale più pertinenze come cantina e box.
Non è possibile detrarre la seconda casa.

Attenzione la detrazione e diversa dalla deducibilità del mutuo.
Sempre se non sono a carico della banca.
E' possibile quindi detrarle dal mutuo con la dichiarazione del 730 o irpef relativa ai redditi da detrarre dal 2008 ma da presentare col 730 o irpef del 2009.
4000 euro è il limite massimo da cui detrarre gli interessi (dal 2007).
Ma bisogna stare attenti a non confondere la base imponibile con la detrazione percentuale che è del 19%.
Tutti i costi di erogazione dei mutui ipotecari dovranno farsi rientrare nel 4000 euro nel primo anno. Sono comprese le detrazioni degli interessi dei mutui per acquisto prima casa. o a quella sede.
La detrazione è possibile anche in un mutuo cointestato.
Ogni cointestatario può detrarre solo la quota percentuale di cui è titolare.
Solo a chi versa o paga l'irpef ne può beneficiare! A meno che il mutuo non sia cointestato tra coniugi.