|
Imposta mutuo
Nel 2004 è stata maggiorata di otto volte l'imposta sostitutiva dello 0,25% e da allora la persona fisica che ottenga un mutuo destinato ad acquisto, costruzione o ristrutturazione della seconda casa, deve corrispondere una tassa pari al 2% del finanziamento, così il dover pagare una tassa sul mutuo diventa più tosso gravoso.
Solo la prima casa è esente da questa “tassa” e il decreto Legge 220/2004 stabilisce che è da considerarsi tale quella per cui ricorrono le condizioni stabilite per l'applicazione dell'imposta di registro agevolata sulla prima casa, ovvero che l'unità interessata non deve essere di lusso e deve per forza trovarsi nel Comune in cui l'acquirente è residente o dove lavora. Inoltre l'interessato non deve risultare proprietario esclusivo o in comunione con il coniuge di altra abitazione nello stesso comune, né di un' altra abitazione (in Italia) acquistata con le agevolazioni prima casa. Pure l'usufrutto è viene equiparato alla proprietà dell'immobile.

Imposta mutuo immagine
La responsabilità di accertare la sussistenza dei requisiti non può essere delegata alla banca, quindi tutti i mutuatari devono rilasciare una propria dichiarazione in merito, che successivamente verrà inserita nel contratto di mutuo.
Il calcolo del mutuo verrà effettuato con modalità proporzionale se questo sia cointestato e solo alcuni degli intestatari godano dei requisiti prima casa.
Articoli d'interesse sulla imposta di mutuo
Consulenza mutuo
Consigli mutuo
Mutuo prima casa
|